LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 15-10-2002
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Il Consiglio
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ARTICOLO 4 1. L’articolo 7 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Parcheggi) 1. La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita è subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dalla Tabella D allegata alla presente legge. Tali parametri sono comprensivi delle aree di parcheggio privato e delle aree di parcheggio pubblico, di cui all’articolo 62, commi 1 e 4, del regolamento edilizio tipo approvato con r.r. 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni. Nelle zone classificate B, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, la quantità di aree da destinare a parcheggio pubblico non può essere ridotta alla metà. Nelle zone classificate A i parametri sono quelli stabiliti dalla normativa urbanistica comunale. 2. Ai fini dell’applicazione dei parametri di cui alla Tabella D, per superficie di vendita si intende l’area effettivamente destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e aree coperte comuni, spazi di avancassa. 3. Nelle concessioni edilizie relative alle strutture commerciali di cui al comma 1 sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e le aree a disposizione dei clienti. Per quanto concerne la determinazione degli oneri concessori, le superfici di parcheggio privato sono considerate parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. 4. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l’attività sia inerente lo stesso settore merceologico. L’adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del settore merceologico e di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata. L’eventuale riduzione dei parametri comporta la riduzione della superficie di vendita o la revoca dell’autorizzazione. 5. Nell’ambito delle medie e grandi strutture commerciali in cui sono presenti attività artigianali e di servizi deve essere assicurata una dotazione di parcheggi a supporto delle predette attività, che si aggiunge a quella prevista dal comma 1 e che è disciplinata dal piano regolatore generale del comune. 6. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono e possono essere utilizzati da tutti i cittadini; particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita convenzione con il comune per disciplinare, in particolare, i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori di queste ne abbiano la disponibilità.. Le medie e grandi strutture di vendita poste al di fuori dei centri abitati o ai loro margini possono utilizzare parcheggi pubblici messi a loro disposizione dal comune, quando questi non siano utilizzabili dalla popolazione o come parcheggi scambiatori per l’accesso al centro urbano con mezzi collettivi. Il rapporto fra il gestore della struttura ed il comune è disciplinato da apposita convenzione. 7. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; alle operazioni di carico e scarico delle merci va riservata un’area dimensionata alle esigenze della struttura e delimitata rispetto alla restante area di parcheggio, in modo da non interferire con la sua utilizzazione. Vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un’agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina. Gli accessi e le uscite dai parcheggi devono essere realizzati in modo da evitare, o ridurre al minimo, le interferenze con il traffico che si svolge sulle strade pubbliche, in particolare nelle ore di punta. 8. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica approvati entro la data del 24 aprile 1999 e quelle dei piani di lottizzazione convenzionati entro la medesima data.”. |
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