LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 15-10-2002
REGIONE MARCHE

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 1999, N. 26 CONCERNENTE: “NORME ED INDIRIZZI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO”

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga

La seguente legge regionale:

ARTICOLO 4

1. L’articolo 7 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Parcheggi)
1. La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita è 
subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la 
cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti 
dalla Tabella D allegata alla presente legge. Tali parametri sono 
comprensivi delle aree di parcheggio privato e delle aree di 
parcheggio pubblico, di cui all’articolo 62, commi 1 e 4, del 
regolamento edilizio tipo approvato con r.r. 14 settembre 1989, n. 23 
e successive modificazioni. Nelle zone classificate B, in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, la 
quantità di aree da destinare a parcheggio pubblico non può essere 
ridotta alla metà. Nelle zone classificate A i parametri sono quelli 
stabiliti dalla normativa urbanistica comunale.
2. Ai fini dell’applicazione dei parametri di cui alla Tabella D, per 
superficie di vendita si intende l’area effettivamente destinata alla 
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. 
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, 
depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e aree coperte 
comuni, spazi di avancassa.
3. Nelle concessioni edilizie relative alle strutture commerciali di 
cui al comma 1 sono specificate le superfici destinate a parcheggi 
privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di 
parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e 
dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle 
operazioni di carico e scarico delle merci e le aree a disposizione 
dei clienti. Per quanto concerne la determinazione degli oneri 
concessori, le superfici di parcheggio privato sono considerate 
parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
4. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i 
parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, 
così pure nei casi di subentro, qualora l’attività sia inerente lo 
stesso settore merceologico. L’adeguamento ai nuovi parametri di 
parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, 
di modifica del settore merceologico e di ampliamento della superficie 
di vendita per la sola parte ampliata. L’eventuale riduzione dei 
parametri comporta la riduzione della superficie di vendita o la 
revoca dell’autorizzazione.
5. Nell’ambito delle medie e grandi strutture commerciali in cui sono 
presenti attività artigianali e di servizi deve essere assicurata una 
dotazione di parcheggi a supporto delle predette attività, che si 
aggiunge a quella prevista dal comma 1 e che è disciplinata dal piano 
regolatore generale del comune.
6. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in 
contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui 
ineriscono e possono essere utilizzati da tutti i cittadini; 
particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita 
convenzione con il comune per disciplinare, in particolare, i criteri 
di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la 
relativa gestione finanziaria. E’ ammessa la realizzazione di 
parcheggi anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle 
strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori di queste ne 
abbiano la disponibilità.. Le medie e grandi strutture di vendita 
poste al di fuori dei centri abitati o ai loro margini possono 
utilizzare parcheggi pubblici messi a loro disposizione dal comune, 
quando questi non siano utilizzabili dalla popolazione o come 
parcheggi scambiatori per l’accesso al centro urbano con mezzi 
collettivi. Il rapporto fra il gestore della struttura ed il comune è 
disciplinato da apposita convenzione.
7. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in 
vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, 
illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti 
percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate 
per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; 
alle operazioni di carico e scarico delle merci va riservata un’area 
dimensionata alle esigenze della struttura e delimitata rispetto alla 
restante area di parcheggio, in modo da non interferire con la sua 
utilizzazione. Vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad 
assicurare un’agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da 
questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere 
architettoniche presenti. Qualora siano previste tecniche di 
parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree 
necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie 
complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza 
equivalente in numero di posti macchina. Gli accessi e le uscite dai 
parcheggi devono essere realizzati in modo da evitare, o ridurre al 
minimo, le interferenze con il traffico che si svolge sulle strade 
pubbliche, in particolare nelle ore di punta.
8. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali 
diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti 
urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia 
edilizia. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici 
attuativi di iniziativa pubblica approvati entro la data del 24 aprile 
1999 e quelle dei piani di lottizzazione convenzionati entro la 
medesima data.”.

indice Marche